Art. 1.

      1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 639 - (Vandalismi connessi all'atto di deturpare ovvero di imbrattare cose altrui). - Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte o diciture varie, i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, gli elementi di arredo urbano, il materiale rotabile e in genere i beni immobili o mobili esposti alla pubblica fede, è punito con la reclusione fino a tre mesi, e con la multa da duecento a cinquecento euro, oltre all'obbligo di sostenere le spese di ripulitura e di ripristino.
      Qualora il reato venga commesso a danno di mobili o immobili che vantino un riconosciuto e specifico interesse storico o artistico, ovvero a danno di immobili ubicati nei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a sei mesi e la multa fino a tremila euro, oltre all'obbligo di sostenere le spese di ripulitura e di ripristino».